Art. 57
(Domande ed eccezioni nuove).

      1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove, salvo la diversa qualificazione giuridica, e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili, anche d'ufficio. Possono, tuttavia, essere chiesti gli interessi moratori maturati dopo la sentenza impugnata.
      2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Si applica l'articolo 6, comma 4.
      3. Non possono essere chiesti per la prima volta in appello la rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del medesimo codice civile e gli stessi non possono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice tributario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge.

 

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